Statuto

Statuto della
“SOCIETA’ ITALIANA DI POLITICA DEI TRASPORTI”
(in sigla S.I.PO.TRA.)

Articolo 1) Costituzione e denominazione

E’ Costituita un’Associazione denominata “Società Italiana di Politica dei Trasporti” (in sigla S.I.PO.TRA.) con sede in Roma, Via della Mercede 42.

Articolo 2) Scopi

La “Società Italiana di Politica dei Trasporti” è una associazione di promozione della cultura politica ed istituzionale nel settore della mobilità, senza fini di lucro, con lo scopo di:

a) sviluppare studi e approfondimenti nel campo della politica dei trasporti, ossia delle decisioni pubbliche che riguardano o influenzano i diversi settori del trasporto e della logistica. Si favoriranno a tal fine i contatti tra studiosi, operatori, decision makers e soggetti a diverso titolo interessati, agevolando la diffusione delle conoscenze;

b) partecipare al dibattito sulle scelte nel settore dei trasporti a livello nazionale e locale; a tale fine, per valorizzare il lavoro collegiale svolto, ciascun socio si adopera, nella partecipazione alle discussioni pubbliche nel settore dei trasporti, per dare conoscenza della Società Italiana di Politica dei Trasporti e delle attività da questa realizzate;

c) coinvolgere le competenze disciplinari e le esperienze gestionali nei settori complementari al trasporto, che influiscono significativamente sull’assetto della mobilità: urbanistica, geografia economica, politiche industriali, demografia, sociologia;

d) promuovere la partecipazione dei giovani esperti, studiosi, operatori, amministratori, che siano interessati a rinnovare la discussione sugli obiettivi e sugli strumenti di una politica dei trasporti orientata alla modernizzazione del sistema europeo, nazionale e locale di mobilità;

e) contribuire a radicare conoscenze, metodi appropriati di analisi e di valutazione, anche promuovendo attività formative e di aggiornamento rivolte a pubbliche amministrazioni, imprese ed esperti.

f) stabilire contatti e scambi con istituzioni equivalenti di altri paesi.

Articolo 3) Attività

1. Per conseguire i suoi scopi l’Associazione:

a) tiene adunanze annuali, ordinarie o straordinarie dei propri soci, nelle quali discute ed approva il piano di attività della Associazione;

b) promuove sistematicamente, nelle forme ritenute più adeguate dal Consiglio direttivo di cui all’art. 9, la diffusione delle informazioni relative alle attività e alle opinioni della “Società Italiana di Politica dei Trasporti” e dei suoi associati, e allo “stato dell’arte” delle politiche di settore;

c) facilita, coi modi che reputerà più opportuni ed a titolo di incoraggiamento, la discussione pubblica scientifica e politica, per favorire una partecipazione più consapevole della opinione pubblica alle decisioni sull’assetto delle reti e dei servizi di mobilità;

d) svolge studi e ricerche e fornisce pareri ad enti pubblici e privati su temi di rilevante interesse scientifico;

e) organizza seminari, workshops, momenti di discussione interna ed esterna su singoli temi al fine di ampliare le conoscenze e approfondire il dibattito fra i soci e con l’opinione pubblica;

f) organizza attività formative e di aggiornamento rivolte a pubbliche amministrazioni, imprese ed esperti.

2. L’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali gratuite dei propri associati.

3. L’Associazione può intrattenere rapporti con associazioni italiane e internazionali analoghe con particolare riguardo all’ambito europeo. In generale, l’Associazione procede ad ogni attività, compatibile con la forma associativa e con l’assenza dello scopo di lucro in essa insita, che appaia rispondente al perseguimento delle finalità associative, anche dando vita ad attività di natura imprenditoriale, purchè rigorosamente improntate alla realizzazione dello scopo dell’Associazione.

Articolo 4) Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili, dai libri e dalle pubblicazioni inventariate, che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali acquisti, lasciti e donazioni, espressamente destinati all’Associazione ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di ammissione dei soci e dalle quote annuali, dai contributi dei soci, dai diritti di proprietà intellettuale, da contributi pubblici e privati, da elargizioni ricevute per il conseguimento dei suoi fini sociali, nonchè dai contributi ricevuti per lo svolgimento degli studi e ricerche e per l’espressione dei pareri di cui al punto d) del precedente articolo 3, nonchè da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

2. Le quote associative annue per le diverse tipologie di soci di cui all’art. 5, comma 1, vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote sono per anno solare e debbono essere versate entro il 31 marzo dell’anno stesso.

3. I beni dell’Associazione devono essere iscritti in speciali inventari.

Articolo 5) Soci

1. I soci si distinguono in:

a) soci ordinari;
b) soci juniores;
c) soci emeriti;
d) soci sostenitori.

Sono soci ordinari, a domanda, gli esperti nel settore dei trasporti e delle aree tematiche influenti, che abbiano dato contributi significativi nel settore, sia italiani che stranieri, presentati da almeno tre soci ordinari al Consiglio Direttivo.

Sono soci juniores gli esperti del settore, e delle aree tematiche influenti, con età inferiore a 35 (trentacinque) anni. La nomina dei soci juniores avviene su presentazione di un socio ordinario.

La nomina a socio emerito viene conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere che, per meriti scientifici, istituzionali, operativi, gestionali ed organizzativi, siano pervenute in chiara fama negli studi o nelle applicazioni delle discipline dei trasporti o affini; i soci emeriti non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa.

Sono soci sostenitori Pubbliche amministrazioni, Università e Dipartimenti Universitari, enti pubblici e privati, società nelle persone dei loro rappresentanti delegati. I soci sostenitori contribuiscono con una quota di partecipazione commisurata alla propria capacità ed alla adesione ai progetti della Associazione. I soci sostenitori non possono assumere la carica di Presidente o Segretario.

2. Compete al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza semplice, la accettazione o meno delle domande di adesione.

3. Gli associati hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie; i soci sostenitori possono designare un proprio rappresentante;
b) di partecipare alle attività ed iniziative promosse dall’Associazione, secondo le modalità di volta in volta stabilite dagli organi dell’Associazione stessa;
c) di proporre agli organi dell’Associazione ogni attività culturale, scientifica, di approfondimento e formativa per il perseguimento degli scopi della Associazione;
d) di essere regolarmente ed esaurientemente informati delle attività svolte dall’associazione e dei programmi relative alle stesse.

4. Tutti i soci – tranne i soci emeriti – hanno diritto di voto.

5. La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione disposta a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri a seguito di inadempimento degli obblighi inerenti alla qualità di socio o di grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell’Associazione.

6. I soci non in regola con il versamento della quota associativa per due anni consecutivi vengono esclusi dalla partecipazione all’assemblea, con conseguente perdita dell’esercizio del diritto di voto. Constatato quanto al precedente periodo, il Presidente dell’associazione invita, anche con posta elettronica, il socio inadempiente a regolarizzare la sua posizione. Trascorsi sessanta giorni da tale invito, ove il socio non abbia provveduto al versamento degli arretrati o a presentare le proprie dimissioni, il Consiglio direttivo, di diritto, ne dichiara la decadenza.  Resta comunque fermo il diritto dell’associazione di riscuotere gli importi non versati, se ritenuto necessario agendo anche per via legale.

Articolo 6) Organi

1. Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Revisore dei Conti.

2. Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisore dei Conti sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal regolamento. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni.

Articolo 7) L’Assemblea

1. L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante generale della Associazione; ne determina gli indirizzi di massima per la gestione dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto.

2. L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui al comma 1 del precedente articolo 5, in regola ai sensi del comma 6 del precedente articolo 5 ed è ordinaria o straordinaria.

3. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art.20 del cod. civ.

L’Assemblea Ordinaria:

a) approva il conto consuntivo e le previsioni di bilancio;

b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto o ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo;

c) approva il piano annuale di attività dell’Associazione;

d) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.

4. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell’argomento da trattare, dal Revisore dei Conti o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto sociale e sullo scioglimento dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.

Articolo 8) Funzionamento dell’Assemblea

1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell’organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito sul territorio dello Stato italiano.

2. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera da spedire per posta, fax o e-mail almeno 30 (trenta) giorni prima della sua effettuazione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’eventuale seconda convocazione nonchè dell’Ordine del Giorno.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con almeno il 35% (trentacinque per cento) dei soci aventi diritto di voto. Ciascun può farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

I lavori dell’Assemblea possono essere svolti anche per via telematica.

4. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti al voto. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Si applica in entrambi i casi quanto previsto dal precedente comma 3.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio eletto dall’Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte da un socio scelto dal Presidente dell’Assemblea, il quale ne cura il verbale.

Le deliberazioni debbono essere riportate su apposito registro dei verbali.

5. In via ordinaria le votazioni avvengono in forma palese. Le votazioni su argomenti riguardanti persone possono avvenire, a richiesta di uno dei partecipanti, per scrutinio segreto.

Le votazioni devono farsi per appello nominale ove lo richieda un quinto dei soci presenti.

Articolo 9) Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi di massima determinati dall’Assemblea dei soci, amministra l’associazione e adotta tutte le iniziative idonee per la realizzazione dello scopo sociale.

2. Il Consiglio si compone:

a) del Presidente, eletto tra i soci;

b) di non meno di altri sette componenti eletti tra i soci.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, con modalità di volta in volta stabilite dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

a) redigere i regolamenti, i programmi dell’attività sociale in conformità allo Statuto ed agli indirizzi di massima determinati dall’Assemblea ed a curarne l’esecuzione;

b) fissare le quote che devono essere corrisposte annualmente dai soci;

c) redigere annualmente il conto consuntivo e di previsione;

d) autorizzare la stipulazione di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

e) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria;

f) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di decadenza;

g) determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;

h) conferire incarichi a soggetti esterni per l’effettuazione di studi e ricerche, nonchè di altre attività che siano ritenute utili per il perseguimento degli scopi sociali.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti, ferma restando l’opportunità di assicurare una adeguata rotazione nella rappresentanza dei soci nel Consiglio stesso. La cessazione dei componenti il Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

5. I Consiglieri sono revocabili a maggioranza semplice dall’Assemblea straordinaria in qualunque momento ovvero al ricorrere delle condizioni indicate all’art. 5, comma 6, primo periodo.

6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere o di scadenza del mandato di cui il consigliere era investito al momento dell’elezione, o di perdita, per qualunque motivo, dello status di socio dell’ente o impresa di cui il consigliere riveste il ruolo di rappresentante, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, chiedendo convalida della delibera così assunta alla prima assemblea. I Consiglieri, così nominati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 10) Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l’anno per deliberare in ordine alle funzioni di cui all’art. 9, comma 3.

2. Le sedute sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Segretario, detratti quanti abbiano fornito preventive giustificazione della propria impossibilità a partecipare.  La partecipazione al Consiglio Direttivo può anche avvenire per delega ad altro componente del Consiglio o per via informatica o telefonica.

3. I componenti del Consiglio che non abbiano preventivamente comunicato per iscritto i motivi dell’assenza a tre sedute consecutive sono dichiarati a tutti gli effetti decaduti dalla carica con delibera del Consiglio stesso.

4. L’avviso di convocazione dovrà essere fatto per iscritto e spedito per posta, per fax, o per e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la seduta. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri partecipanti al voto, anche in via telematica o telefonica. Le votazioni sono di norma palesi: per le decisioni riguardanti le persone, su richiesta anche di un solo componente, la votazione deve essere segreta.

Articolo 11) Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

2. Ha il potere di compiere operazioni bancarie attive e passive. È espressamente autorizzato alla firma di convenzioni e contratti, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, con enti pubblici e privati per il conseguimento degli scopi propri dell’Associazione.

Il Presidente compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli con carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. Vigila sull’esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di assenza o di inadempimento è sostituito dal Segretario, al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni.

Il Presidente, inoltre, è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’eventuale conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le competenti Autorità e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica, previa deliberazione dell’Assemblea in tal senso; ai soli fini di cui sopra il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

3. Il Presidente dura in carica un triennio e cessa contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea.

4. Il Presidente può essere rieletto, fermo restando quanto riportato all’art. 9, comma 4.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea alla prima data possibile per l’elezione del nuovo Presidente, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo nomina come facente funzioni di Presidente, nelle more del rinnovo, uno dei suoi componenti.

Articolo 12) Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione, la raccolta dei verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e può svolgere, su delega del Presidente, le sue funzioni.

Articolo 13) Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti viene eletto, tra i soci dell’Associazione, dall’Assemblea dei soci aventi diritto di voto.

2. Il Revisore provvede al controllo dell’amministrazione dell’Associazione ed accompagna con una relazione il conto consuntivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Revisore dei conti può, in ogni momento, verificare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare eventuali ispezioni e controlli sulla gestione economica e patrimoniale.

Articolo 14) Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

A tal fine il conto consuntivo deve essere depositato, con la relazione del Revisore dei Conti, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Articolo 15) Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria, nell’adottare la deliberazione di cui all’articolo 8, nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea.

Articolo 16) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.